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Sulla nullità parziale delle fideiussioni redatte su modello ABI

Sulla nullità parziale delle fideiussioni redatte su modello ABI

30 Aprile 22

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 364/2022 del 27 aprile 2022 ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale nei confronti di una nostra assistita per il pagamento della somma di € 944.358,62 oltre interessi e spese, dovuti a titolo di saldo di due conti correnti accesi da una società per cui la cliente aveva prestato garanzia personale.

L’ingiunta, in particolare, risultava debitrice della menzionata somma in forza di un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in favore dell’obbligata principale.

Il negozio in questione conteneva le clausole in contrasto con l’art. 2 della l. 287/1990 e, in particolare, quella sub 6 che introduceva la deroga alla previsione di cui all’art. 1957 c.c.

La garante, dunque, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, proponeva opposizione e ne domandava la revoca stante la nullità della fideiussione sottoscritta, quantomeno con riferimento alle tre clausole censurate con il provvedimento di Banca d’Italia del 2005.

Oggetto del giudizio era, dunque, la questione relativa all’accertamento dell’esistenza e validità dell’obbligazione in capo alla garante.

Il Giudice di Mantova ha stabilito che le clausole presenti nel contratto di fideiussione sottoscritto dall’opponente coincidono con quelle oggetto dell’intesa restrittiva.

Il Tribunale, quindi, aderendo a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 41994/2021, ha accertato – seppure in via incidentale – la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dall’ingiunta.

Accertata incidentalmente la nullità delle singole clausole censurate, dunque, il Giudice ha altresì dichiarato la decadenza del creditore dalla garanzia azionata ai sensi dell’art. 1957 c.c., avendo egli azionato il proprio credito soltanto nel 2019, a fronte di una revoca degli affidamenti intervenuta nel dicembre del 2017 e di una chiusura dei conti correnti avvenuta nel gennaio 2018.

La pronuncia, d’altro canto, risulta di particolare interesse, per avere il Giudice richiamato altri importanti principi di diritto.

In primo luogo, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, ricordando come, ai sensi del menzionato articolo, “proprio con la prima memoria istruttoria la parte possa sollevare, a pena di decadenza, eventuali nuove eccezioni in senso proprio (fondate su nuovi fatti estintivi-impeditivi-modificativi del diritto azionato nel processo)”.

In secondo luogo, il Giudice ha precisato che l’elevata attitudine della Banca d’Italia a provare la condotta anticoncorrenziale, ribadita dalla Corte di Cassazione con una pronuncia del 2019, fa escludere che il giudice di merito debba accertare anche il carattere dell’uniforme applicazione di delle ridette pattuizioni.

Il giudicante, in ultimo, ha statuito che la presenza di clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta non comporta la necessaria qualificazione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia, per il quale sarebbe sufficiente a evitare la decadenza la semplice proposizione di richiesta stragiudiziale di pagamento.

Si chiarisce, infatti, nella sentenza, che per configurare contratto autonomo di garanzia oppure un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia: pertanto la carenza dell’elemento dell’accessorietà “deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l’impiego di specifica clausola idonea ad indicare l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l’estinzione del rapporto”.

 

Sentenza Trib. Mantova 27 aprile 2022

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