25 Febbraio 22
La censura mossa dalla ricorrente concerneva la sorte del mutuo fondiario concesso con violazione dei limiti di finanziabilità richiamati dall’art. 38, comma 2, T.U.B.
I Giudici della prima Sezione, dopo avere puntualmente richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in materia, hanno evidenziato la necessità di appurare quali siano le effettive conseguenze di una siffatta violazione.
Si tratta, in particolare, di stabilire se la violazione dei limiti di finanziabilità comporti la nullità del negozio, in accordo con l’orientamento inaugurato da Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2017, n. 17352 o non implichi, piuttosto, la riqualificazione del mutuo fondiario in ordinario, escludendo dallo stesso le tutele speciali previste dalla legge – a favore del mutuante – per i finanziamenti fondiari.
Con l’ordinanza in parola, dunque, gli atti sono stati rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.