21 Gennaio 22
La Corte di Cassazione, con provvedimento reso il 30 dicembre 2021, si sofferma sulla responsabilità della società preponente rispetto ai danni causati al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati.
L’ordinanza ha chiarito che l’intermediario risponde in solido nel caso in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore.
Detta responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente. È sufficiente, dunque, che il comportamento posto in essere dal promotore per la realizzazione dell’illecito rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è stato investito dall’intermediario.
La responsabilità dell’intermediario è, invece, esclusa non soltanto qualora il danneggiato abbia agito in collusione con il promotore ma anche nel caso in cui il risparmiatore abbia prestato consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.