L’art. 3 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. “Aiuti bis”), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 ha disposto la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura e dei preavvisi già inviati alla clientela, salvo che le modifiche si siano perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
L’AGCM, dopo aver avviato le istruttorie per accertare l’esistenza di una pratica scorretta da parte, tra l’altro, delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, con comunicato stampa del 21 ottobre 2022, rende noto di non aver ricevuto adeguata giustificazione da parte delle riferite società in merito alla condotta dalle stesse adottata.
In particolare, l’Authority rileva che:
– Iberdrola ed E.ON “hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, indebitamente condizionando i consumatori ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche ben peggiori ovvero a passare a forniture alternative”;
– Dolomiti “ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data”;
– Iren “ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni parimenti vietate dal Decreto Aiuti bis”.
Pertanto, l’Autorità ha disposto, quanto alle prime due, Iberdrola ed E.ON, che da subito applichino le originarie condizioni di offerta e consentano di ritornare in fornitura alle originarie condizioni e quanto alle seconde due, Dolomiti e Iren, che sospendano le illegittime comunicazioni di modifica delle condizioni economiche di offerta. Infine, con riguardo a tutte e quattro le società fornitrici, ha stabilito l’obbligo di informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità adottata in precedenza, sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari.
L’Autorità, peraltro, rende noto di essere in attesa delle informazioni richieste – nell’ambito delle istruttorie avviate per accertare l’esistenza di pratiche scorrette – alle altre 25 imprese energetiche in merito alle condotte da loro adottate dopo il 10 agosto e ad eventuali variazioni delle condizioni economiche di offerta.
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