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L’uso dell’ inbox advertising integra una violazione delle norme di concorrenza sleale?

L’uso dell’ inbox advertising integra una violazione delle norme di concorrenza sleale?

14 Dicembre 21

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 25 novembre 2021 (C-102/20), StWL Städtische Werke Lauf a.d Pegnitz, si è espressa in merito alla liceità di una particolare modalità di diffusione di pubblicità.
Il caso sollevato da un contenzioso nato tra due società concorrenti, fornitori di energia elettrica, ha portato l’attenzione della Corte Europea sul fenomeno dell’inbox advertising: tecnica pubblicitaria consistente nella visualizzazione all’interno della casella di posta elettronica in arrivo, di messaggi pubblicitari esteriorizzati sotto forma di un vero e proprio messaggio di posta elettronica. Codesti, contrariamente ai banner pubblicitari o alle finestre contestuali, o alla c.d. spam (messaggi di posta elettronica indesiderata), compaiono nello spazio normalmente riservato alle email private, di fatto confondendosi con queste ultime.
Per i giudici europei suddetta prassi costituisce un uso della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta, ai sensi dell’art 13 par. 1 della direttiva 2002/58 CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Risulta quindi necessario che l’utente/destinatario esprima il proprio consenso a voler ricevere tali tipologie di messaggi pubblicitari, consenso che deve essere manifestato in modo specifico e con piena cognizione di causa.

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