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L’iter per la liquidazione del danno alla salute e l’inadeguatezza delle tabelle milanesi per la quantificazione del danno da perdita parentale

L’iter per la liquidazione del danno alla salute e l’inadeguatezza delle tabelle milanesi per la quantificazione del danno da perdita parentale

22 Giugno 22

Con la sentenza n.15924 del 18/05/2022, la terza sezione della Suprema Corte, passando in rassegna tutti i grandi temi del danno non patrimoniale e ribadendo gli orientamenti consolidati nella propria giurisprudenza a proposito di personalizzazione del danno, autonomia del danno morale rispetto a quello biologico e criteri di liquidazione del danno da perdita parentale, stabilisce che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute il giudice di merito dovrà:

i) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

ii) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, mediante l’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

iii) in caso di accertamento negativo, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;

iv) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo dell’art. 138, punto 3, del novellato cod. ass.

Infine, in punto di liquidazione del danno da perdita parentale, la Corte rammenta che “con recente ma fermo indirizzo” le tabelle milanesi sono state reputate inadatte allo scopo, rendendosi necessario l’utilizzo di una tabella basata su un “sistema a punti” che preveda l’elencazione – e l’attribuzione di un punteggio – alle circostanze di fatto rilevanti, quali l’età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza.

Conclude, quindi, evidenziando che la liquidazione equitativa non esonera il giudice dalla necessità di rendere trasparente il percorso liquidatorio utilizzato, chiarendo la logica, i presupposti, i parametri della quantificazione del danno.

Cass. sent. Terza Sez. n. 15924-2022

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