L’annullamento del contratto stipulato dall’amministratore delegato che agisce in conflitto di interessi con la società e la relativa disciplina

L’annullamento del contratto stipulato dall’amministratore delegato che agisce in conflitto di interessi con la società e la relativa disciplina

31 Marzo 22

Nel caso in esame, l’amministratore delegato di una società per azioni aveva stipulato, per conto della stessa, due contratti di consulenza e di agenzia pubblicitaria con una società a responsabilità limitata di cui era socio fondatore nonché titolare di un quarto del capitale sociale. Tali contratti, in particolare, furono conclusi in epoca di poco anteriore alle dimissioni dell’amministratore dalla S.p.A., con durata triennale e a fronte di un corrispettivo notevolmente superiore a quello di norma richiesto da altri operatori del settore per prestazioni di analogo contenuto. Tale circostanza aveva, invero, assicurato alla S.r.l. un significativo vantaggio economico.

I Giudici di legittimità, alla luce di tali circostanze, hanno ribadito il principio per cui, in tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l’incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c. e non dell’art. 2391 c.c.

Nella fattispecie prevista dall’art. 1394 c.c., invero, il conflitto d’interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dagli articoli 2373 e 2391 c.c. si manifesta al momento dell’esercizio del potere deliberativo. Ne consegue che, ove sia mancato del tutto, come nella specie, il riferimento al momento deliberativo nell’ambito delle determinazioni dell’organo collegiale, il conflitto deve essere ricondotto alla disciplina generale del medesimo dettata dall’art. 1394 c.c.

Gli atti posti in essere in conflitto di interessi dall’amministratore della S.p.A., proseguono i giudici di legittimità, non possono nemmeno ritenersi convalidati dalla società medesima.

La Corte, a tal proposito, ha sottolineato come, affinché possa intervenire detta convalida, deve risultare accertata univocamente, al di là della mera approvazione degli atti gestori, la volontà specifica di far proprio l’atto posto in essere dal rappresentante. Nella vicenda in esame, al contrario, nessuna convalida è intervenuta in quanto persisteva in capo al soggetto formalmente abilitato a porre in essere una convalida tacita quella situazione di conflitto di interessi che in via genetica ha inficiato la validità dei contratti.

La Cassazione ha, pertanto, rigettato il ricorso confermando la sentenza d’appello che aveva correttamente annullato, ai sensi dell’art. 1394 c.c., i contratti conclusi dall’amministratore delegato in conflitto d’interessi con la società.

Cerca articoli per nome

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
persone
attivita

Cerca articoli per anni

Contattaci

Entra in Delex

I professionisti e le risorse Delex sono a tua disposizione. Compila il form. Ti contatteremo per fissare un appuntamento da remoto o presso i nostri uffici.

    SocietàPrivato