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Menomazioni preesistenti e quantificazione del danno: quando lo stato anteriore della vittima non ha inciso sui postumi prodotti dal secondo infortunio

Menomazioni preesistenti e quantificazione del danno: quando lo stato anteriore della vittima non ha inciso sui postumi prodotti dal secondo infortunio

11 Novembre 20

In occasione dell’anniversario dalla pubblicazione delle note Sentenze San Martino, rammentiamo qualche importante principio, dalle stesse chiarito, in materia di risarcimento del danno, e in particolare di quantificazione del danno subito da persona portatrice di menomazioni preesistenti.
Le citate sentenze dalla Cassazione e, nello specifico, la n. 28986 ci insegnano che quando lo stato anteriore della vittima non ha inciso sui postumi concretamente prodotti dal secondo infortunio, non solo la liquidazione del risarcimento, ma anche, prima ancora, la determinazione del grado percentuale di  invalidità permanente va determinato come se a patire le conseguenze fosse stata una persona sana.
Occorre, dice ancora la Cassazione, eseguire “una “prognosi postuma” onde accertare quali sarebbero state le conseguenze dell’illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell’infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana.

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