01 Febbraio 22
La sentenza n. 36690 del 25 novembre 2021, resa dalla sesta sezione della Corte di Cassazione, affronta il tema di scissione societaria e, in particolare, di responsabilità per i debiti della società scissa e relativo onere della prova.
La Suprema Corte ha dapprima rammentato che la responsabilità per i debiti della società scissa, in forza degli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio a essa assegnato o rimasto.
Successivamente, i giudici hanno affrontato il tema dell’onere della prova ai fini della determinazione del menzionato limite.
Ebbene, la prova della sussistenza di tale limite e della sua esatta misura – vale a dire la quota di spettanza di quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori – quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione solidale, grava, a norma dell’art. 2697, comma 2, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all’oggetto della relativa dimostrazione.
In conclusione, dunque, la responsabilità solidale e sussidiaria delle società partecipanti all’operazione di scissione sussiste nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a esse assegnato o rimasto, la cui sussistenza ed effettiva misura deve essere provata esclusivamente dalle società medesime.