Il quesito cui si intende dare risposta con il presente scritto è se, nel caso di premorienza della persona danneggiata, per esempio vittima di un sinistro stradale o di un caso di malpractice medica, gli eredi abbiano o meno titolo per pretendere il pagamento del credito risarcitorio rimasto insoddisfatto.
Per poter adeguatamente sviscerare la questione premessa, occorre, preliminarmente, prospettare i due scenari configurabili.
In primo luogo, è necessario stabilire, eventualmente con l’ausilio di un medico legale, quali siano le cause della morte, ovvero se il sinistro e la morte si pongano o meno in relazione di causalità. Occorre, in altre parole, chiarire se la morte sia dipesa dal sinistro o se, invece, i due eventi non siano tra loro interconnessi.
A seconda che si realizzi la prima o la seconda ipotesi, lo scenario, in termini di danno risarcibile, è significativamente differente.
Nel secondo caso, quello di autonomia e assenza di interconnessione tra i due eventi, la situazione che si configura è quella di avvenuta premorienza del soggetto danneggiato rispetto alla liquidazione del pregiudizio dal medesimo sofferto. La persona ha subito un danno, tuttavia, è deceduta prima di essere stata risarcita.
In questa ipotesi, gli eredi, subentrando nella posizione del de cuius, sono legittimati a far valere nei confronti della controparte danneggiante e della relativa compagnia d’assicurazione il credito risarcitorio rimasto insoddisfatto.
Una particolarità merita, tuttavia, di essere precisata, riguardando la determinazione del quantum che gli eredi hanno titolo di pretendere per il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente subito dal defunto.
Onde poter meglio comprendere i principi che disciplinano la quantificazione del danno in questa particolare casistica, occorre preliminarmente chiarire quali sono le regole che, normalmente, si applicano per la determinazione del quantum risarcibile a titolo di Invalidità Permanente (IP).
Ebbene, ai fini della quantificazione economica del danno da IP, oltre a considerarsi la percentuale di invalidità accertata, si tiene conto dell’età del danneggiato. A parità di lesione, più è avanzata l’età del soggetto, minore sarà l’importo risarcibile. Ciò, in ragione del fatto che quello che si mira a ripagare sono le conseguenze negative causate dal sinistro con cui la persona deve convivere per il resto della vita[1]. Indubbiamente, la durata residua della vita della persona, che coincide con il protrarsi delle conseguenze negative del sinistro, assume grande rilevanza ai fini della quantificazione del danno patito.
Normalmente, pertanto, per la determinazione del quantum risarcibile a titolo di invalidità permanente, si considerano la percentuale di IP accertata e la prospettiva di sopravvivenza del soggetto, in termini di aspettativa di vita media.
Muta, tuttavia e significativamente, la situazione laddove il soggetto danneggiato sia premorto alla data della liquidazione.
In questo caso, si parla di danno da premorienza o danno intermittente. Non potendo più effettuarsi una valutazione probabilistica in termini di durata ipotetica della vita residua della persona, per la liquidazione si considera il solo intervallo di tempo compreso tra la lesione e la morte, ovvero la durata effettiva della vita[2]. Ciò, con la conseguenza che il danno risarcibile diminuisce e, a seconda dei casi, anche in misura sensibile[3].
Conclusivamente, con riferimento allo scenario prospettato di assenza di consequenzialità tra il sinistro e l’evento morte, sono due i principi che più degli altri meritano di essere ricordati. In primo luogo, quello per cui gli eredi subentrano nel credito risarcitorio del de cuius e pertanto possono pretendere il pagamento del danno dal medesimo subito nei confronti del danneggiante. In secondo luogo, quello per cui questo danno andrà però calcolato non soltanto tenendo conto della percentuale d’invalidità permanente accertata, bensì anche, dell’effettiva durata della vita dell’interessato, ovvero dell’intervallo di tempo intercorso tra la lesione e la morte.
D’altro canto, come premesso, le prospettive sono assai diverse nel caso in cui il sinistro e il decesso, anche se avvenuti a distanza di tempo l’uno dall’altro, si pongano tra loro in rapporto di consequenzialità.
Nel caso in cui, infatti, la morte sia diretta conseguenza del sinistro, la controparte non sarà solamente tenuta a risarcire il danno biologico da IP patito dalla vittima, nei termini anzi prospettati, bensì anche ulteriori, e potenzialmente numerose, voci di danno, patrimoniale e non. Primo tra queste, indubbiamente, il danno da perdita del rapporto parentale, che mira a ristorare la grave sofferenza patita quale conseguenza della perdita della persona cara[4].
[1] A questo proposito si veda la sentenza n. 11039 del 12 maggio 2006 con cui la Corte di Cassazione ha affermato che “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica”.
[2] A questo proposito, si veda Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 679/2016, secondo cui “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto”.
[3] Le nuove Tabelle Milanesi, edite nel marzo 2021, si occupano e forniscono importanti indicazioni anche in merito alla quantificazione economica del danno da premorienza.
[4] Con la recente sentenza n. 25164 del 2020, la Cassazione è tornata a confermare che neppure il danno da perdita del rapporto parentale possa essere considerato “in re ipsa” e quindi venir riconosciuto automaticamente. Spetta al danneggiato l’onere di dimostrare il pregiudizio patito e, in caso di giudizio, al Giudice decidere l’an e il quantum del risarcimento.
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