La modifica dello statuto che legittima il recesso del socio dalla società ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b) cod. civ.

Autore: Valentina Castelli

19 Luglio 2022

La Corte di Cassazione con la sentenza n.20546 in data 27 giugno 2022 ha affrontato il tema di legittimità del recesso del socio in caso di rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la società per azioni, con delibera dell’assemblea straordinaria, aveva modificato la clausola di cui all’art. 7 statuto sottraendo al diritto di prelazione spettante ai soci i trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate. Conseguentemente, ritenendo che tale modifica costituisse una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni ai sensi, il socio esercitava diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b), cod. civ e agiva in giudizio per far accertare e dichiarare la legittimità del medesimo.

Il Tribunale e la Corte d’Appello, rigettando le domande del socio, osservavano come la modifica dell’art. 7 dello statuto non aveva comportato, in senso sostanziale, una rimozione del vincolo alla circolazione delle azioni e, in particolare, non aveva determinato alcuna modifica sostanziale della clausola di prelazione poiché il trasferimento infragruppo non aveva mutato il centro decisionale cui faceva capo la partecipazione del socio.

La Corte di Cassazione, al contrario, ha condiviso l’impostazione del socio ricorrente secondo cui, al fine di accertare la legittimità del recesso, a norma dell’art. 2437, comma 2, lett. b). c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dalla circostanza che tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.

Il Collegio, in particolare, ha valorizzato il dato letterale dell’art. 2437, comma 1, lett. a) c.c. il quale, disciplinando altra ipotesi di recesso concernente la modifica della clausola che disciplina l’oggetto sociale, richiede espressamente la rilevanza sostanziale della modifica statutaria. Ne consegue che se, nell’ipotesi esaminata, il legislatore non ha richiesto tale ulteriore requisito, significa che, ai fini del recesso, è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni. La previsione della possibilità di cedere liberamente le azioni alle società controllata, prima non contemplata, consente dunque l’esercizio legittimo del diritto di recesso.

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