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La mera cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, intervenuta nel corso del giudizio, non integra una rinuncia ai crediti vantati

La mera cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, intervenuta nel corso del giudizio, non integra una rinuncia ai crediti vantati

05 Maggio 22

La sentenza n. 12064 resa dalla sesta sezione della Corte di Cassazione il 13 aprile 2022, in tema di effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese sulla pretesa azionata in giudizio, confermando il più recente orientamento della Corte di Cassazione sul punto che si pone in netto contrasto con la pronuncia nomofilattica dell’anno 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 06070 del 12 marzo 2013), ha affermato che l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata.

Fatto salvo il caso in cui il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.

I Giudici di legittimità, pertanto, hanno ritenuto che non si possa ritenere integrato, sulla base della sola circostanza della cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali, un negozio di remissione di debito.

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