Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021, ha affrontato la controversa questione della costituzione delle società start-up innovative, con particolare riferimento alla previsione da parte del D.M. 17 febbraio 2016 di modalità esclusivamente informatiche di costituzione, senza intervento del notaio.
Il Giudicante, con la menzionata pronuncia, ha rilevato l’illegittimità di tale previsione e ha reintrodotto la costituzione per atto pubblico notarile, ritenendo necessaria una verifica sostanziale sui requisiti della società.
A seguito dell’intervento del Consiglio di Stato, pertanto, per la costituzione di una start-up innovativa non si può più beneficiare del regime costitutivo semplificato, ma occorre necessariamente la presenza del notaio.
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