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La Cassazione torna sulla clausola generale di scorrettezza professionale

La Cassazione torna sulla clausola generale di scorrettezza professionale

03 Novembre 22

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18034 del 06.06.2022, si è pronunciata in materia di concorrenza sleale, che analizza, in particolare, il punto di equilibrio tra libera concorrenza e concorrenza sleale nel rapporto tra ex dipendenti e datore di lavoro.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il titolare di un’impresa individuale operante nel settore dei servizi di trattamento dei dati personali conveniva, innanzi al Tribunale di Torino, due ex dipendenti, lamentando che le stesse, dopo essere recedute dal rapporto di lavoro, avevano creato un loro sito del tutto analogo a quello di parte ricorrente, utilizzando dati riservati dell’impresa al fine di stornarne i clienti. Le resistenti si costituivano rivendicando la spontanea transizione dei clienti alla nuova impresa, non essendo stata esercitata alcuna sollecitazione illecita.

La Suprema Corte, confermando la pronuncia di appello, ha ricompreso la condotta posta in essere dalle due ex dipendenti nella previsione di cui all’art. 2598 n.3 c.c. Le risultanze istruttorie, invero, hanno confermato che lo sfruttamento delle informazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro aveva consentito alle resistenti di ottenere un illecito vantaggio competitivo, risparmiando il tempo e le risorse che sarebbero state necessarie per procurarsi autonomamente i dati dei clienti e avviare correttamente la nuova impresa.

L’art. 2598 c.c., in particolare, dopo aver delineato, ai nn. 1 e 2 le fattispecie tipiche di concorrenza sleale, prevede al n. 3 una clausola generale di correttezza professionale quale regola a cui gli imprenditori devono attenersi per evitare di danneggiare illecitamente i concorrenti. Secondo la Corte, la disposizione richiamata è una “previsione aperta”, alla quale il giudice deve ricondurre tutte quelle condotte, ancorché non tipizzate, che abbiano come effetto l’appropriazione illecita del “risultato di mercato” dell’impresa concorrente.

In applicazione della fattispecie richiamata, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “Impedire lo sfruttamento di dati obiettivamente inerenti alla sfera del patrimonio aziendale non significa restringere le opportunità professionali dell’ex dipendente, ma costituisce un punto di equilibrio tra protezione dell’impresa e la valorizzazione della concorrenza”.

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