La casalinga e il danno da mancato guadagno come conseguenza di una invalidità o della morte. C’è risarcibilità?
Ebbene, secondo ormai consolidata giurisprudenza, “la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa”.
Parimenti, subiscono un danno patrimoniale risarcibile il marito e il figlio della donna casalinga, priva di reddito, deceduta per effetto dell’altrui fatto illecito. Il danno, secondo la Cassazione consiste nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all’educazione e all’assistenza, cui il marito ed il figlio avevano e hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell’ambito del rapporto familiare.
Il diritto risarcitorio, spiega infine significativamente la Suprema Corte, non spetta solamente alla donna che svolga l’attività di casalinga, bensì, più in generale a colui il quale – uomo o donna, single o sposato che sia – che, a causa di un fatto illecito altrui, viene messo nell’impossibilità permanente o temporanea di svolgere i lavori di casa a cui, anche eventualmente in aggiunta alla sua attività lavorativa extradomestica, era solito prestarsi, a favore proprio o altrui, pure all’interno di rapporti familiari di fatto.
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