15 Febbraio 22
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2487 del 27 gennaio 2022, è tornata a pronunciarsi sul tema della cumulabilità tra la carica di socio amministratore di una società di capitali (in specie, s.r.l.) e il rapporto di lavoro subordinato con la medesima società amministrata.
La Suprema Corte, con il citato provvedimento, ha ribadito il principio per cui, nel nostro ordinamento giuridico, non possono cumularsi la condizione di lavoratore dipendente e la qualifica di amministratore unico di una società di capitali. Nel qual caso, infatti, non può verificarsi lo stato di assoggettamento del lavoratore all’altrui potere direttivo, disciplinare e di controllo che, invece, connota il vincolo della subordinazione.
Mentre, afferma la Cassazione, sono cumulabili in capo alla stessa persona la carica amministrativa e l’attività di lavoro subordinato se risultano provate:
– l’attribuzione al soggetto di mansioni diverse rispetto a quelle proprie della carica sociale;
– la sussistenza della subordinazione nonostante il ruolo di amministratore, ossia la soggezione ai poteri direttivi, disciplinari e di controllo dell’organo amministrativo della società.
In particolare, quest’ultima circostanza sussiste quando possa individuarsi una volontà propria dell’impresa, distinta dalla singola volontà dell’amministratore-lavoratore che, pertanto, non dispone di un autonomo potere decisionale.