Il Tar Lazio, con la sentenza n. 13214 del 21 dicembre 2021 ha deciso il ricorso presentato dall’azienda ITC per l’annullamento del provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto l’istanza di accesso presentata dalla RC ai documenti del fascicolo istruttorio rif. I793, Aumento dei prezzi del cemento.
“Parte ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sull’accesso ai documenti amministrativi, dolendosi della frustrazione dei diritti e prerogative che le spettano in qualità di soggetto controinteressato. In particolare, ha lamentato di essere stata informata solo ex post dell’accoglimento dell’istanza di accesso e della volontà dell’amministrazione di consegnare … documenti genericamente indicati come facenti parte del fascicolo istruttorio”, non puntualmente identificati.
“Il Collegio rileva che il procedimento che ha condotto all’accoglimento dell’istanza di accesso non ha tenuto conto delle esigenze partecipative di ITC, che avrebbe dovuto essere, fin dall’inizio, coinvolta nel procedimento e resa edotta della richiesta di accesso, al fine di formulare le proprie osservazioni”. L’Autorità avrebbe dovuto decidere sulla istanza tenendo conto dell’esigenza “di bilanciare la salvaguardia della riservatezza di informazioni di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e imprese coinvolte nei procedimenti, con quella di assicurare il contraddittorio procedimentale e il diritto di difesa”.
In conclusione, secondo il Tar Lazio, per un corretto esercizio del potere amministrativo, l’AGCM è tenuta a instaurare il contraddittorio con l’impresa da cui provengono i documenti, in questo caso, la ITC, valutare lo status di soggetto potenzialmente danneggiato del soggetto richiedente, la RC, e comunque non rendere accessibili i documenti e/o le parti dei documenti contenenti informazioni riservate.
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