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Responsabilità della banca per frode informatica

Responsabilità della banca per frode informatica

03 Giugno 22

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. un cliente conveniva in giudizio la propria banca esponendo di aver eseguito un bonifico di € 18.300,00, per il tramite del servizio di internet banking, in favore di una propria debitrice. Tale bonifico, tuttavia, veniva fraudolentemente dirottato in favore di un terzo sconosciuto.

Il giorno della scoperta del pagamento errato, il cliente contattava la banca per disconoscere il bonifico e, dopo soli due giorni, si vedeva riaccreditata la somma da parte dell’istituto di credito.

A distanza di una settimana, tuttavia, la banca prelevava forzosamente quanto accreditato in precedenza.

Il ricorrente, dunque, domandava il rimborso della richiamata somma previa dichiarazione di responsabilità della banca quale prestatrice del servizio di pagamento.

L’istituto di credito si costituiva in giudizio rilevando la correttezza dell’operazione di pagamento in quanto l’alterazione riguardava soltanto il sistema informatico del cliente. Quest’ultimo, in particolare, era rimasto vittima del malware secondo lo schema del man in the middle o del man in the browser. La banca, dunque, aveva correttamente eseguito l’operazione ricevuta dal cliente, per quanto precedentemente modificata da un terzo.

Il giudice, chiamato a pronunciarsi sul punto, confermava che la truffa subita dal cliente seguiva effettivamente lo schema del man in the middle e che, pertanto, la frode informatica era avvenuta soltanto sui macchinari di parte ricorrente.

La responsabilità della banca, pertanto, è stata valutata alla luce delle predette circostanze in fatto. Il Tribunale, in particolare, ha considerato applicabile la clausola di cui all’art. 6 del contratto in essere tra le parti, secondo cui “l’Utente assegnatario delle Credenziali deve immediatamente segnalare l’evento alla Banca con le modalità descritte nel Manuale Operativo chiedendone il blocco delle Credenziali; la segnalazione è opponibile alla Banca dal momento in cui essa comunica l’apposizione del blocco all’Utente. 2. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, le conseguenze derivanti dall’utilizzo indebito delle Credenziali sono integralmente a carico della Società”.

Nel caso in esame la segnalazione del bonifico fraudolento era avvenuta soltanto 20 giorni dopo la disposizione del pagamento contestato, divenendo impossibile per la convenuta il blocco dell’accredito sul conto corrente del destinatario.

Il giudice ha altresì precisato che, anche qualora fosse stato applicabile l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, si sarebbe comunque dovuta escludere la responsabilità della banca.

L’istituto di credito ha infatti dimostrato la corretta autenticazione ed esecuzione dell’operazione di pagamento nonché la colpa grave dell’utilizzatore dei servizi di pagamento, stante presenza di un malware sui suoi sistemi oltre che il ritardo nella denuncia dei fatti, che rendevano impossibile alla banca rendersi conto che il bonifico era stato dirottato da un terzo truffatore.

Il Tribunale ha dunque rigettato la domanda di parte ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della banca convenuta.

 

Ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. Tribunale di Torino 29.4.2022

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