04 Novembre 21
L’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia.
In termini di ripartizione dell’onere della prova:
– al danneggiato spetterà dimostrare il nesso di causa tra l’evento e il danno; mentre
– il custode dovrà provare che il pregiudizio non è stato causato dalla res, ma dal caso fortuito.
Per caso fortuito, secondo la Suprema Corte (sent. n. 8478/2020) deve intendersi “tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile mediante una valutazione ex ante o in astratto”. Anche la condotta del danneggiato è pertanto suscettibile di integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode, laddove colposa e non prevedibile.
𝗜𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼
Con la citata pronuncia la Cassazione trattava il caso di un soggetto che riportava gravi lesioni a causa di una caduta occorsagli mentre si trovava appoggiato alla balaustra di un condominio che aveva improvvisamente ceduto.
La Corte, escludendo la responsabilità del custode, respingeva le pretese risarcitorie del danneggiato e motivava la propria decisione rilevando la non prevedibilità della condotta del ricorrente che, secondo quanto emerso dalle testimonianze, al momento della caduta si trovava in piedi sulla balaustra, avendo così egli stesso dato causa all’evento dannoso.