ANTITRUST E COMPETITION DISPUTES| La vittima di violazioni delle norme antitrust commesse da una società madre può chiedere alla società figlia di quest’ultima il risarcimento dei danni derivanti da tale infrazione.
Erika Valseriati, membro del team antitrust, ci segnala la recente sentenza del 6 ottobre 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si è pronunciata relativamente ad una questione pregiudiziale sollevata dai giudici spagnoli nell’ambito della Causa C – 882/191[1].
La vicenda nasce dalla decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2016 che individuò e sanzionò il cartello per la fissazione dei prezzi posto in essere da 15 società del settore dell’automotive (“Cartelliste”).
In conseguenza di tale accertamento, una società spagnola citava in giudizio una società figlia di una Cartellista per richiedere il risarcimento del sovrapprezzo corrisposto per l’acquisto di due autocarri. Il Tribunale spagnolo respingeva la richiesta con la motivazione che la sola società tenuta al risarcimento dovesse essere una di quelle coinvolte nel procedimento sanzionatorio.
Contro tale pronuncia, veniva proposto appello dinnanzi all’Audencia Provincial de Barcelona, la quale sospendeva il processo e sottoponeva alla Corte Europea la questione pregiudiziale circa la possibilità di chiamare in giudizio una società figlia per il risarcimento dei danni per un illecito antitrust commesso dalla società madre.
La Corte di Giustizia, con la pronuncia in commento, ribadisce, anzitutto, lo stretto legale tra l’applicazione delle norme anticoncorrenziali da parte delle Autority (public enforcement) e le azioni per il risarcimento dei danni proposte dinnanzi ai giudici nazionali (private enforcement).
La nozione di impresa contenuta nell’art. 101 TFUE[2], a parere della Corte, dovrà quindi essere ugualmente impiegata in entrambe le tipologie di azioni ed essere riferita ad un’unica entità economica, a prescindere dalla forma giuridica e dalle sue modalità di funzionamento.
Laddove quindi venga commesso un illecito antitrust sarà tale entità economica nella sua interezza a dover rispondere della violazione commessa; si verrà così a creare una responsabilità solidale tra le diverse realtà societarie.
In conseguenza di tale assunto, una società figlia potrà essere chiamata a risarcire il danno posto in essere dalla società madre qualora entrambe facciano parte di un’impresa e la prima abbia avuto un legame con l’oggetto della violazione riconosciuta in capo alla seconda, a prescindere dal fatto che la società figlia sia stata menzionata nel provvedimento della Commissione Europea.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, oggetto della presente analisi, è pertanto di grande rilievo non solo perché approfondisce il tema della responsabilità per i danni conseguenza di condotte anticoncorrenziali, ma anche perché afferma un principio di indubbio favore per il danneggiato, agevolandone la tutela e la possibilità di azione per il ristoro del pregiudizio sofferto per effetto delle violazioni delle norme antitrust.
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