27 Gennaio 22
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994 resa il 30 dicembre 2021, hanno risolto l’annosa questione relativa al tipo di nullità che investe i contratti di fideiussione omnibus redatti secondo lo schema ABI. La Suprema Corte, in particolare, ha stabilito che si tratta di una nullità soltanto parziale che investe, dunque, unicamente le clausole contrattuali illecite.
Alcuni Tribunali si sono già espressi conformemente all’orientamento delle Sezioni Unite.
Tra questi il Tribunale di Milano che, con sentenza emessa il 19 gennaio 2022, ha evidenziato che l’estensione della nullità all’intero contratto ha portata del tutto eccezionale ed è a carico di chi abbia interesse a far caducare l’intero contratto la prova “dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla”.
La pronuncia prosegue osservando che la fideiussione oggetto del giudizio era stata sottoscritta nel 2010, ben 5 anni dopo il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, il quale costituisce prova privilegiata dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza nel periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005.
L’attore, risultava quindi onerato, secondo i giudici, dell’allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art. 2 della legge n. 287/1990.
La mancanza di prove circa l’esistenza un’intesa anticoncorrenziale, anteriore o coeva alla stipulazione del contratto fideiussorio, ha comportato l’integrale rigetto delle domande attoree.