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Disciplina consumeristica e principio di conservazione del contratto

Disciplina consumeristica e principio di conservazione del contratto

28 Ottobre 22

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.25417 del 26 agosto 2022 ha ribadito l’orientamento in merito alla gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore.

Il ricorrente acquistava un motociclo in data 31 agosto 2011 e, dopo averlo ricevuto solamente il 26 aprile 2013, riscontrava immediatamente problematiche di vario tipo che lo costringevano a ricorrere ripetutamente alle officine autorizzate per le riparazioni. Il medesimo, successivamente, cadeva rovinosamente a causa dell’improvvisa rottura del cambio. Conseguentemente, conveniva in giudizio la venditrice chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore, mentre la Corte d’Appello accoglieva l’appello avanzato dalla venditrice e riformava la sentenza di prime cure.

La Suprema Corte, investita del gravame dall’acquirente, ha evidenziato la non corretta applicazione, da parte del giudice di secondo grado, della giurisprudenza della Corte secondo cui nella disciplina consumeristica il legislatore ha previsto una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo i rimedi primari e rimedi secondari. Il consumatore, dunque, rispettato l’ordine di gerarchia, può scegliere il rimedio per lui più conveniente.

Nel caso di specie, non essendo la motocicletta conforme al contratto, l’acquirente può chiedere la sostituzione o la riparazione e, solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei rimedi secondari e quindi della risoluzione e restituzione.

La Corte di Cassazione ha così osservato che tali rimedi non devono considerarsi alternativi e la scelta di uno di essi non comporta la preclusione per il consumatore di avvalersi successivamente degli altri.

L’unico onere imposto è che egli si avvalga prima dei rimedi primari e, solamente nel caso in cui questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, dei c.d. rimedi secondari ai sensi dell’art. 130, comma 7, codice consumo.

La Corte ha dunque cassato con rinvio, precisando che la Corte d’Appello ha errato nel non accogliere la richiesta di risoluzione del contratto, pur essendo risultato che i tentativi di riparazione del motociclo si erano rivelati inidonei a porre rimedio al difetto di conformità.

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