07 Dicembre 22
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 7 febbraio 2022, si è pronunciato sull’ammissibilità del sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso promosso da un socio di una società a responsabilità limitata con il quale veniva richiesta l’autorizzazione al sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c. delle quote di maggioranza della medesima società detenute dagli altri due soci e la nomina di un custode.
Il giudice di prime cure ha dapprima rammentato che il sequestro giudiziario di cui all’art. 670 n. 1) c.p.c. viene concesso al fine di evitare che la contestazione della proprietà e del possesso del bene possa risolversi in un danno sulla consistenza materiale ed economica dello stesso.
A tal fine, invero, non è sufficiente la controversia sulla proprietà o il possesso ma occorre l’ulteriore elemento autonomo dell’opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea. Se è vero che il termine opportunità porta a ritenere che il grado di pericolo sia più attenuato, è altrettanto vero che deve comunque sussistere una fondata ragione di perdere la facoltà di attuare il diritto controverso.
In tema di sequestro giudiziario di partecipazioni societarie, in particolare, l’opportunità di affidare la gestione ad un custode non può discendere semplicemente dalla natura del bene che attribuisce diritti amministrativi al titolare, ma devono sussistere specifici fatti che lascino presumere che l’esercizio di tali diritti potrebbe avvenire in modo abusivo o secondo scelte egoistiche ed extrasociali nonché inopportune.
In tal senso, le circostanze denunciate dal ricorrente secondo cui gli altri soci avevano dimostrato, con diversi comportamenti, di voler sottrarre asset strategici alla società, potevano effettivamente assumere una certa rilevanza in quanto potenzialmente dirette a dismettere i beni societari. Ciò non di meno, il giudice ha evidenziato che l’opportunità va valutata con prudenza, verificando in concreto se il socio ricorrente abbia a disposizione altre facoltà e/o poteri per scongiurare il pericolo prospettato in quanto il sequestro deve essere considerato quale extrema ratio.
La facoltà di scongiurare il pericolo, nel caso esaminato, è stata ravvisata nella circostanza che i due soci resistenti abbiano proposto, in corso di causa, delle modifiche statutarie volte a consentire la partecipazione alla governance della società del ricorrente con riconoscimento del diritto di veto.
Il Tribunale di Milano ha, pertanto, espresso giudizio positivo circa l’esistenza del fumus bonis iuris in quanto il ricorrente aveva ottenuto un lodo arbitrale che trasferiva allo stesso, ai sensi dell’art 2932 c.c., le quote degli altri soci, previo pagamento del relativo prezzo.
Con riferimento al periculum in mora, invece, il giudicante non ha ravvisato l’opportunità di affidare la gestione delle partecipazioni detenute dai due soci ad un custode, ritenendo di non poter concedere la misura cautelare in una situazione in cui la parte ha la facoltà di elidere autonomamente la situazione di pericolo senza l’intervento giudiziario.