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L’istanza relativa alle misure protettive del patrimonio ex art 6 D.L. n. 118/2021, può essere confermata in caso di trattative non ancora avviate?

L’istanza relativa alle misure protettive del patrimonio ex art 6 D.L. n. 118/2021, può essere confermata in caso di trattative non ancora avviate?

18 Gennaio 22

La norma in questione prevede la possibilità per l’imprenditore di chiedere l’applicazione di misure protettive al fine di salvaguardare il suo patrimonio da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative su cui si basa la composizione negoziata della crisi, mettendo così a rischio il risanamento dell’impresa.  Esse limitano le possibilità di azione da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Ad esempio, esse possono consistere nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore o di iniziare azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Il tribunale fiorentino ha confermato le misure protettive sul patrimonio, nonostante le trattative non fossero state ancora formalmente avviate. Tale pronuncia non ha precedenti, ma trova la sua giustificazione nella circostanza per cui l’esperto nominato, con il proprio parere, ha prospettato una ragionevole probabilità di risanamento dell’impresa e di strumentalità delle misure stesse al buon esito delle trattative in procinto di essere iniziate.

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