11 Novembre 20
Le disposizioni di cui alla legge n. 31 del 2019 saranno, pertanto, applicabili alle condotte illecite poste in essere successivamente al 19 maggio 2021, mentre agli illeciti commessi in precedenza continueranno ad applicarsi le disposizioni dettate dal Codice del Consumo.
Quanto alle principali novità apportate dalla legge 31/2019, si evidenzia che la disciplina dell’azione di classe viene ricondotta nell’alveo del c.p.c. (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies), in tal modo determinando una significativa estensione del campo di applicazione dell’istituto. Con la nuova class action, infatti, la titolarità dell’azione non è più limitata ai soli consumatori, bensì estesa a chiunque vanti pretese di natura risarcitoria in relazione alla lesione di diritti individuali omogenei.
Circa la procedura di adesione, la riforma prevede il sistema c.d. di opt-in, in virtù del quale ciascun membro della classe che intenda essere destinatario degli effetti della sentenza ha l’onere di aderire al giudizio (seppur anche a seguito della sentenza di condanna di parte convenuta).