Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, si sono pronunciate su una questione di diritto di rilevante importanza, inerente la natura degli accordi assunti in sede di crisi coniugale e aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari tra ex coniugi o in favore dei figli.
L’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale, contenente il trasferimento di diritti reali immobiliari, in quanto inserito nel verbale d’udienza, assume – con la pronuncia della sentenza di divorzio ovvero con l’omologa della separazione – forma di atto pubblico ed acquisisce valore di titolo per la trascrizione, essendo dunque già di per sé produttivo di effetto traslativo del diritto.
Ne deriva che, in ragione del principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio, il trasferimento immobiliare non necessiterà dell’intervento del Notaio per il suo perfezionamento.
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