La designazione preventiva dell’#amministratoredisostegno è uno strumento, previsto dall’art. 408 del Codice Civile, di indicazione anticipata del soggetto che, nell’eventualità di una futura incapacità del beneficiario, potrà essere nominato ad assumere l’incarico tutelare.
La #designazionepreventiva, per essere valida, deve avvenire con le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La scelta preventiva del proprio AdS, per divenire operativa, presuppone l’insorgere di uno stato di incapacità del beneficiario e l’apertura del procedimento giudiziale di nomina dell’amministratore stesso.
Se la designazione è avvenuta con le formalità previste e non vi sono gravi motivi ostativi, il Giudice Tutelare sarà tenuto a nominare il soggetto anticipatamente individuato dal beneficiario.
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