La Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 27.10.2022, si è pronunciata in materia di esecuzione forzata presso terzi e, più precisamente, sulla possibilità di pignorare il credito derivante dalla stipula di un contratto preliminare.
La sentenza in commento, in particolare, presenta profili di interesse relativamente all’annosa questione giuridica della pignorabilità dei crediti futuri, condizionati e/o incerti.
Da tempo, infatti, la giurisprudenza ritiene che l’esecuzione mediante espropriazione presso terzi possa riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, ritenendo, per converso, impignorabili soltanto i crediti eventuali e sperati, e perciò privi, siccome aleatori, di attitudine satisfattiva.
Nel caso di specie, la Corte ha chiarito che ben può essere assegnato un credito “ora per allora”, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma, dovuta per le relative prestazioni, diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato.
Pertanto, il credito del promittente venditore, derivante da un contratto preliminare, è senz’altro assoggettabile a pignoramento presso terzi. Ed invero, detto credito “per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla concreta realizzazione del programma negoziale, come già evidenziato – è comunque collegato ad un ben identificato e già esistente rapporto”, possedendo pertanto, “la necessaria “capacità satisfattiva futura”, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”.
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