REAL ESTATE | Le clausole vessatorie nel regolamento di condominio

REAL ESTATE | Le clausole vessatorie nel regolamento di condominio

28 Luglio 22

La Corte di Cassazione, con l’#ordinanza n. 20007 del 21 giugno 2022, si è pronunciata sull’annosa questione relativa alla #validità della clausola del #regolamentodicondominio che esonera il condomino costruttore dell’immobile al pagamento delle spese condominiali relativamente alle unità immobiliari che rimangono di sua proprietà in quanto invendute.

La questione trae origine dall’opposizione spiegata dal condomino costruttore avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio con il cui il condomino veniva condannato al pagamento delle spese condominiali. Il costruttore, in particolare, richiamava l’articolo 11 del regolamento di condominio in base al quale le spese condominiali sarebbero state da ripartire fra gli acquirenti delle unità immobiliari fino a che non fossero state tutte vendute, con conseguente esonero di versamento da parte del costruttore medesimo per le unità rimaste invendute. Il Condominio si difendeva sostenendo che tale clausola fosse vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo.

Affrontando la questione relativa alla richiamata clausola del regolamento, la Suprema Corte ha precisato che il contratto concluso tra il professionista costruttore e il consumatore acquirente di una delle unità immobiliare si configura come una compravendita. Da ciò non discende, quindi, un obbligo per il venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengono. Tale obbligo eventualmente discende dagli articoli 1118 e 1123 c.c. che, tuttavia, possono essere derogati da una convenzione stipulata tra tutti i condomini, quale è il regolamento condominiale.

L’ordinanza in commento riconosce la vessatorietà della clausola di esonero del condomino venditore dalle spese condominiali ai sensi dell’art. 33 Codice del Consumo soltanto nel caso in cui vi sia un significativo squilibrio a fronte della previsione di un onere in capo all’acquirente di sopportare maggiori spese condominiali per sopperire al vantaggio del venditore di non contribuire alle spese riferibili alle unità immobiliari che rimangono di sua proprietà.

Affinché, pertanto, una clausola come quella oggetto della vicenda possa essere valutata vessatoria occorre che la stessa provochi un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita tra venditore professionista e consumatore acquirente.

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