29 Agosto 22
La Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 24403 dell’8 agosto 2022, pronunciandosi sulla lite insorta tra due ex coniugi in merito alla revisione delle condizioni economiche e alla domanda di revoca dell’assegno divorzile, ha affrontato anche la questione del diritto dell’ex coniuge alla percezione di una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo che sia stato corrisposto all’altro ex coniuge.
La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex moglie contro la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale, aveva infatti condannato l’ex marito a pagare una somma corrispondente a una quota del T.F.R. da egli percepito in corso di causa.
La Corte riteneva inoltre di ripristinare l’obbligo dell’ex coniuge alla corresponsione dell’assegno divorzile in favore dell’altra, obbligo che invece era stato revocato dal Tribunale.
L’ex marito proponeva dunque ricorso in Cassazione, ritenendo che il diritto dell’ex moglie dovesse riguardare solamente le somme percepite una prima volta a titolo di T.F.R. al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, e non anche l’ulteriore importo che nel frattempo fosse stato liquidato in pendenza della vertenza giudiziale.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile siffatto motivo di ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento in ordine alla condizione legittimante l’ottenimento della quota di T.F.R. dell’ex coniuge, ossia che il richiedente sia titolare dell’assegno divorzile nel momento in cui sia maturato il diritto all’erogazione dello stesso T.F.R. a favore dell’altro coniuge.
Il diritto alla quota di T.F.R. è in tal modo correlato alla percezione dell’assegno di divorzio.
Altrettanto consolidato è l’orientamento della giurisprudenza che ritiene che tale diritto può essere azionato dall’ex coniuge nel momento in cui il rapporto lavorativo cessa e l’altro coniuge abbia effettivamente percepito il trattamento di fine rapporto.
Non è dunque rilevante che, successivamente, sia stata domandata la revoca dell’assegno divorzile, poiché il diritto dell’ex coniuge alla percezione di una quota del T.F.R. è sorto antecedentemente, per quanto il relativo credito sia diventato esigibile solamente nel momento in cui il trattamento sia stato effettivamente liquidato.