16 Novembre 21
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza dell’8 novembre 2021 n. 32506, ha riconosciuto la legittimità del trasferimento del lavoratore dipendente ad altra sede in virtù di esigenze tecniche organizzative e produttive dell’impresa, quand’anche il datore di lavoro non abbia dato prova dell’inevitabilità dello stesso trasferimento.
La Suprema Corte, muovendo dalla norma di legge contenuta nell’art. 2103, comma VIII, cod. civ. ha dunque precisato che il trasferimento da una sede produttiva ad un’altra è legittimato dalla sussistenza di un nesso di causalità tra il provvedimento datoriale e le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, e l’eventuale controllo giudiziale deve vertere proprio sull’accertamento della sussistenza di tale nesso causale.
Il Giudice, dunque, non è tenuto a valutare nel merito la scelta del datore di lavoro, ossia se il dipendente trasferito avrebbe potuto essere utilizzato in altro modo presso la sede originaria o se la decisione assunta sia effettivamente idonea al soddisfacimento delle summenzionate ragioni.
Cassazione, ordinanza n. 32506 dell’8 novembre 2021