27 Settembre 22
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 14813 del 10 maggio 2022 si è pronunciata in materia di concorso dei genitori alle spese straordinarie in favore dei figli.
Il figlio minore d’età, o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ha diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori così come previsto dall’art. 315 bis Cod. Civile.
Trattasi di un diritto costituzionalmente garantito, che tuttavia diviene spesso oggetto di contrasto tra i genitori nel momento della crisi coniugale o in sede di regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il mantenimento del figlio si compone di una parte c.d. ordinaria, attinente al soddisfacimento delle esigenze quotidiane, e di una parte c.d. straordinaria in aggiunta all’assegno mensile posto a carico del genitore non collocatario (ossia, il genitore presso il quale il figlio non risiede abitualmente).
Secondo la Cassazione, le spese straordinarie si caratterizzano per essere spese rilevanti, imprevedibili e imponderabili che esulano dal normale regime di vita del figlio.
Per quanto sia consuetudine dei Tribunali disporre la contribuzione straordinaria in favore del figlio a carico dei genitori in misura eguale, e dunque per il 50% ciascuno, sulla ripartizione dell’onere si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14813 del 10 maggio 2022.
Con il citato provvedimento, la Suprema Corte ha stabilito che il concorso alle spese straordinarie per i figli non deve essere necessariamente e automaticamente in misura eguale da parte di entrambi i genitori, ma deve essere proporzionato alla capacità reddituale di ciascuno di essi, avuto riguardo alle risorse economiche in loro disponibilità e all’incidenza dell’apporto domestico assicurato.
In virtù di siffatto principio di diritto, si ammette che il Giudice – in sede di determinazione del mantenimento per il figlio – debba fare riferimento al principio di proporzionalità reddituale anche per le spese straordinarie, dovendosi superare la regola generale e astratta dalla partizione al 50%, che nel caso concreto potrebbe risultare fortemente pregiudizievole per il genitore economicamente più debole.