09 Giugno 22
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5447 del 18 febbraio 2022, torna a pronunciarsi sul dibattuto tema della titolarità dell’assegno divorzile anche dopo l’instaurazione di un nuovo legame affettivo di fatto, in conformità e continuità con quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha cassato la decisione d’appello, che rifiutava l’assegno divorzile all’ex moglie in ragione dell’instaurazione di una convivenza “more uxorio” dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Diversamente ritenendo, i giudici di Cassazione hanno affermato che la sola sopravvenuta convivenza di fatto dell’ex coniuge, pur stabile e giudizialmente dimostrata, di per sé non è sufficiente all’automatico diniego del diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile ovvero a decretare la revisione dell’importo dell’assegno stesso.
In altre parole, l’accertamento di una convivenza “more uxorio” dell’ex coniuge può sì incidere sul riconoscimento e sulla quantificazione dell’assegno divorzile, ma tale effetto non opera automaticamente e necessariamente al fine della perdita del relativo diritto.
Infatti, l’ex coniuge che abbia avviato la nuova convivenza, ma non abbia mezzi adeguati di sostentamento o non possa procurarseli per motivi oggettivi, può conservare l’assegno divorzile in funzione esclusivamente compensativa.
Ne deriva che, per la determinazione dell’assegno, l’ex coniuge richiedente dovrà dimostrare il contributo offerto in costanza della comunione famigliare, l’eventuale rinuncia a occasioni lavorative e occupazionali durante il matrimonio, l’apporto dato all’altro coniuge per consentirgli di realizzare e accrescere il patrimonio famigliare personale.