Nell’attuale società, cosmopolita e multiculturale, sempre più famiglie presentano elementi di internazionalità connessi alla diversa cittadinanza dei coniugi, o allo Stato estero nel quale è stabilita la residenza e si sviluppano le relazioni sociali del nucleo famigliare.
Le c.d. famiglie internazionali sono dunque espressione dell’integrazione tra differenti popolazioni e nazioni; tuttavia, presentano caratteristiche e peculiarità che impongono una loro specifica trattazione giuridica particolarmente quando terminano l’armonia e l’unione tra i coniugi.
Se nella famiglia internazionale (cross-border couples) si verifica una crisi del ménage coniugale non più sanabile, diviene essenziale – e preliminare a ogni ulteriore valutazione – individuare correttamente il Giudice nazionale a cui rivolgersi per la soluzione del conflitto famigliare.
In primis deve dunque accertarsi quale sia l’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi sulla domanda di separazione o di divorzio, secondo i criteri di determinazione dettati dalle fonti del diritto di famiglia internazionale.
In ambito europeo, alla cui normativa deve farsi riferimento essendo l’Italia uno Stato membro dell’Unione, i criteri di collegamento della giurisdizione sono contenuti nei Regolamenti emanati negli anni in materia di crisi delle unioni coniugali.
I Regolamenti costituiscono una fonte di diritto sovranazionale a cui è attribuito valore prioritario; ciò ne consente l’applicazione diretta da parte del Giudice italiano senza la necessità che il Legislatore nazionale adotti dei provvedimenti di recepimento.
Inoltre, la natura preminente dei Regolamenti ne rende possibile l’applicazione nei Tribunali degli Stati membri dell’Unione anche nei contenziosi famigliari, nei quali uno o entrambi i coniugi coinvolti non siano cittadini o residenti UE.
Dunque, in materia di separazione personale, divorzio o annullamento del matrimonio, qual è il Giudice competente?
Il testo normativo, a cui l’operatore giuridico deve fare riferimento, è il Regolamento CE 2201/2003 conosciuto come Reg. Bruxelles II bis.
Il Regolamento contiene, all’art. 3, una regola di competenza generale nella quale il Legislatore europeo ha enunciato i diversi criteri, tra loro alternativi e dunque non in ordine gerarchico, utilizzabili per individuare la competenza del Giudice di uno Stato membro.
Di tali criteri, quelli elencati sub lettera a) danno rilievo alla residenza dei coniugi:
mentre la lettera b) si riferisce alla cittadinanza:
Qualora alcuno dei su indicati criteri consenta all’interprete di individuare il Giudice competente, è ammesso in via residuale il ricorso ai criteri di individuazione della giurisdizione fissati dalla normativa interna ossia, in Italia, la L. 218 del 31 maggio 1995 di riforma del diritto internazionale privato.
In virtù di quanto ivi statuito dal Legislatore nazionale, deve ritenersi sussistere la giurisdizione italiana anche nell’eventualità in cui uno dei coniugi gode della cittadinanza italiana ovvero il matrimonio è stato celebrato nel territorio dello Stato italiano.
L’individuazione dell’Autorità Giudiziaria, a cui demandare la regolamentazione della crisi della famiglia internazionale, non è l’unico problema che l’operatore giuridico deve risolvere.
Invero, accertato quale sia il Giudice competente, occorre interrogarsi su quale sia la legge concretamente applicabile.
La soluzione al quesito emerge, anche in tal caso, dall’interpretazione sistematica delle fonti legislative europee e nazionali.
Il testo normativo di riferimento è costituito dal Regolamento UE 1259/2010 c.d. Roma III, adottato con la finalità di perseguire una cooperazione rafforzata tra gli Stati in materia di legge applicabile alle domande di separazione personale e divorzio.
Il citato Reg. UE consente alle parti di poter scegliere la legge che regolerà la crisi dell’unione coniugale, individuando la normativa nell’elenco alternativo di leggi enunciate dall’art. 5.
Attingendo al suddetto elenco, le parti possono scegliere di affidarsi a:
Ove la conflittualità tra i coniugi sia tale da impedire un accordo circa la legge applicabile, soccorrono i criteri di collegamento individuati dall’art. 8 sicché, in difetto di una scelta condivisa, sarà applicabile la legge dello Stato:
Peraltro, il collegamento alla legge del luogo di (comune) residenza dei coniugi è contemplato anche dalla legge interna di diritto internazionale privato L. 218/1995, applicabile in via residuale.
Le norme, europee e nazionali, sopra menzionate consentono dunque all’interprete di poter correttamente individuare il sistema giuridico entro il quale trattare la crisi dell’unione famigliare, avuto riguardo alle diversità non solo linguistiche, culturali e sociali dei coniugi, bensì anche alla loro appartenenza a differenti ordinamenti legislativi.
E’ indubbio che, mediante il ricorso a diversi criteri di collegamento, l’intento del Legislatore sia quello di individuare un punto di comune trattazione delle molteplici problematiche scaturenti dalla crisi famigliare, in ordine allo status personale dei coniugi e alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra essi.
Un ultimo aspetto, infine, merita di essere considerato: e in presenza di figli, cosa accade?
Anche per tale tematica, il riferimento normativo è costituito dal Reg. CE 2201/2003, che, statuendo in ordine alla competenza in materia di responsabilità genitoriale, stabilisce all’art. 8 una regola generale di individuazione della giurisdizione, in virtù del luogo di residenza abituale del minore al momento di proposizione della domanda.
Il Giudice dello Stato nel quale il minore abitualmente risiede è così considerato il giudice più “vicino” al minore stesso, in grado pertanto di poterne valutare adeguatamente esigenze e bisogni e di adottare i provvedimenti più opportuni ai suoi superiori interessi.
Non mancano, tuttavia, possibilità di deroga al criterio di collegamento espresso dal suddetto art. 8, affinché possa essere adita una diversa autorità giurisdizionale ritenuta maggiormente rispondente all’esperienza di vita e all’interesse del minore.
Sul punto, si segnala che oltre alle proroghe di competenza espressamente previste dal Regolamento, il legislatore europeo detta all’art. 14, applicabile in via residuale, una norma di chiusura del sistema, devolvendo la determinazione della competenza, in ciascuno Stato membro, alla legge nazionale di tale Stato.
E, per quanto attiene alla legge italiana di diritto internazionale privato, l’art. 37 della L. 218/1995 riconosce la sussistenza della giurisdizione italiana, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
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