La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7178 del 4 marzo 2022, si è pronunciata sulla proponibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 Codice Civile, riguardo al trasferimento immobiliare avvenuto in sede di separazione coniugale con funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine dall’azione giudiziaria proposta da una società finanziaria nei confronti di due coniugi che, con gli accordi di separazione personale, avevano trasferito il diritto di proprietà di alcuni beni immobili ai figli, provvedendo anche alla trascrizione nei relativi registri immobiliari.
Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, accoglievano la domanda revocatoria della società creditrice; i coniugi soccombenti pertanto ricorrevano in Cassazione.
La Corte Suprema, escludendo che l’atto possa essere sottratto all’azione revocatoria in quanto compiuto in adempimento di un’obbligazione, ha confermato la decisione di merito argomentando che il trasferimento immobiliare dal genitore al figlio, pur se finalizzato all’assolvimento dell’obbligo legale di mantenimento, è frutto di una libera determinazione del coniuge.
Pertanto, diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno così assunto dal genitore in costanza dell’esposizione debitoria.
Ne consegue che l’accordo separativo non costituisce dunque la fonte dell’obbligo, ma piuttosto la modalità concreta di esecuzione del mantenimento; sicché, l’accordo è esso stesso parte dell’operazione dispositiva e non potrà così essere idoneo a giustificare l’esclusione dell’azione revocatoria.
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