È legittimo il licenziamento disciplinare comminato al lavoratore che, durante il periodo di congedo, viene trovato a svolgere un’altra attività lavorativa?

Autore: Irene Maggi

23 Giugno 2022

La Corte di Cassazione, sez. Lavoro con la recentissima ordinanza n. 19321 del 15 giugno 2022 ha affrontato il caso di un lavoratore, il quale dopo aver ottenuto un periodo di congedo per gravi motivi famigliari, nel corso dello stesso veniva trovato a svolgere una diversa attività lavorativa.

Il licenziamento, irrogato dal datore di lavoro per giustificato motivo soggettivo, veniva impugnato dal lavoratore adducendo che, in realtà, il congedo era stato concesso per motivi personali e non per ragioni famigliari.

Tuttavia, nel periodo di sospensione dall’attività lavorativa concesso al dipendente, all’esito di indagini investigative lo stesso veniva trovato a svolgere prestazioni di lavoro riconducibili all’impresa (di pulizie) della quale la moglie risultava titolare.

Promosso dunque il procedimento giudiziale da parte del lavoratore, la Corte d’Appello territoriale statuiva la legittimità del comminato licenziamento disciplinare, sulla base dell’inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo per aver violato lo specifico divieto dettato in materia dal Contratto collettivo nazionale di settore.

La Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, ha confermato la pronuncia di merito partendo dal dato normativo, ossia dalla previsione nel Contratto collettivo nazionale di un espresso divieto allo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di congedo per motivi famigliari.

La violazione di tale divieto, per la Suprema Corte, integra indubbiamente un grave  inadempimento del lavoratore suscettibile di essere sanzionato anche con la massima sanzione espulsiva, ossia il licenziamento, se proporzionato alla contestazione mossa al lavoratore.

Pertanto, la Cassazione ha stabilito che il licenziamento del lavoratore ben deve considerarsi legittimo, posto che la diversa attività lavorativa era stata svolta dal dipendente durante il congedo  motivato da gravi circostanze famigliari, che avrebbero dovuto impedire lo svolgimento della normale prestazione lavorativa.

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