Con la recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26 novembre 2021, il Giudice milanese, nel caso di specie, si è pronunciato sull’impugnazione giudiziale del provvedimento datoriale di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, di una lavoratrice infermiera non in regola con l’obbligo vaccinale anti Covid19.
In particolare, la dipendente ha impugnato la sospensione comminata dal datore di lavoro, eccependo di trovarsi da data antecedente in aspettativa retribuita e dunque non svolgendo attualmente la prestazione lavorativa. Invero, l’Inps comunicava alla lavoratrice la concessione dell’aspettativa e, a distanza di pochi giorni, il datore di lavoro notificava il provvedimento sospensivo.
Con la sopra menzionata decisione, il Giudice del Lavoro ha accolto l’impugnazione dell’infermiera ritenendo che l’obbligo vaccinale debba essere valutato non solo per la qualifica professionale del lavoratore, ma anche in ragione del luogo di svolgimento della prestazione in peculiari strutture.
Pertanto, la sospensione, per poter essere considerata legittima, presuppone che il dipendente stia concretamente svolgendo il servizio lavorativo. Difettando quest’ultimo requisito, poiché l’infermiera già si trovava in aspettativa, il Tribunale di Milano ha dunque dichiarato l’illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale.
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