E’ notizia di stretta attualità la sentenza del Tribunale israeliano con la quale è stato stabilito che il piccolo Eitan, unico superstite del tragico incidente avvenuto sul Mottarone, debba rientrare in Italia ivi trovandosi il luogo di residenza abituale del minore.
Nel conflitto tra diritto, identità nazionale e tradizione culturale , ciò che è certo è il valore della Legge derivante dall’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980, regolante i casi di sottrazione internazionale dei minori.
La Convenzione, sottoscritta anche da Italia e Israele tra gli Stati firmatari, impone che il minore, illecitamente condotto in uno Stato estero (c.d. Stato rifugio), debba fare ritorno nel Paese di sua abituale residenza. Sarà poi solo il Giudice di tale ultimo Stato a statuire in quale specifico luogo il minore dovrà risiedere e a quale adulto essere affidato.
E’ dunque irrilevante, ai fini dell’applicazione della Convenzione, la nazionalità del minore e dell’adulto.
Per testo integrato:
Convenzione dell’Aja del 25/10/1980
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